Bandi di gara e contratti
CIG 75124784F6
Allegati
Descrizione | Tipologia | |
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avviso esito di gara prot. 32507 del 28.9.2018 |
avviso esito di gara prot. 32507 del 28.9.2018
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Aggiudicatari
Ragione sociale | Codice fiscale/P.Iva | Operatori aggiudicatari |
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GARC SPA | 00618650360 |
GARC SPA
00618650360
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Ragione sociale | Codice fiscale/P.Iva | Operatori invitati |
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GARC SPA | 00618650360 |
GARC SPA
00618650360
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COMUNICATO N. 2 DEL 22.06.2018
Si avverte che è stato sostituito nella sezione "Allegati" il modello ALLEGATO A - OFFERTA ECONOMICA, in quanto riportante una errata quantità dei rifiuti da smaltire. La quantità esatta è quella incerita nel Disciplinare pari a ton. 3.600.-
COMUNICATO N. 3 DEL 26.06.2018
COMUNICATO N. 4 DEL 26.06.2018
A seguito richiesta di chiarimenti in ordine al subappalto, requisiti di capacità economica finaziaria e nodailità di presentazione della garanzia provvisoria si precisa quanto segue:
1. (art. 9 subappalto): si conferma che spetta al concorrente indicare nell'offerta le parti del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi che intende subappaltare, nei limiti del 30 % dell'importo complessivo dell'appalto e indicando la terna dei subappaltatori per ogni tipologia di prestazione che intende subappaltare;
2. (art. 7.2 lett. d requisiti di capacità economica finanziaria): si conferma che il fatturato specifico minimo annuo deve avere ad oggetto servizi di carico, trasporto e smaltimento di rifiuti della medesima tipologia (stessi codici CER) di quelli oggetto di gara. Non verranno considerati servizi relativi a rifiuti di tipologia diversa anche se ricompresi nella macrocategoria CER 19, poiché la macrocategoria ricomprende sia rifiuti pericolosi, sia rifiuti non pericolosi (non oggetto della presente procedura);
3. (art. 10 garanzia provvisoria): si conferma che è sufficiente la produzione della garanzia originale. Non è richiesta l'autentica notarile.
COMUNICATO N. 5 DEL 26.06.2018
Il capitolato speciale è sostituito dallo schema di contratto.
COMUNICATO N. 6 DEL 26.06.2018
E' pervenuta la seguente richiesta di chiarimento:
"Al punto 7.1 della gara in oggetto, per la categoria 5 classe D, si dice che "è ammesso il raggruppamento tra imprese allo scopo di raggiungere la relativa classe".
Il raggiungimento si ottiene sommando i quantitativi autorizzati delle singole aziende (ad esempio: RTI tra Azienda A autorizzata 5E e Azienda B autorizzata 5F = massimo 9000 tonnellate, ovvero rientrante nella classe D come da gara) oppure almeno una delle aziende costituenti l'RTI edeve essein possesso della categoria 5 classe D o superiore?"-
COMUNICATO N. 7 DEL 26.06.2018
"...si richiede se nel calcolo del fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto si debba tener conto unicamente del fatturato derivante da carico, trasporto, smaltimento dei rifiuti CER 190304* e CER 190305".
In proposito si precisa che il fatturato specifico minimo annuo deve avere ad oggetto servizi di carico, trasporto e smaltimento di rifiuti della medesima tipologia (stessi codici CER) di quelli oggetto di gara. Non verranno considerati servizi relativi a rifiuti di tipologia diversa anche se ricompresi nella macrocategoria CER 19, poiché la macrocategoria ricomprende sia rifiuti pericolosi, sia rifiuti non pericolosi (non oggetto della presente procedura).
Si chiarisce che tutti i rifiuti relativi al Disciplinare di gara appartengono al codice CER 190304* (rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati). I rifiuti non pericolosi (CER 190305) non sono compresi nel presente appalto.
COMUNICATO N. 8 DEL 26.06.2018
E' pervenuta la seguente richiesta di chiarimenti in merito all'ammissibilità della partecipazioen di un raggruppamento con le seguenti caratteristiche:
- Impresa capogruppo un possesso di tutti i requisiti di cui ai punti 7.1 – 7.2 – 7.3 in proporzione alla quota di partecipazione al RTI (90%) fatta eccezione per il punto 7.3.i) (mezzi) che è posseduto per il 100% dalla mandante;
- impresa mandante in possesso di tutti i requisiti di cui ai punti 7.1 – 7.2 – 7.3 in proporzione alla quota di partecipazione al RTI (10%) e del requisito di cui al punto 7.3.i) (mezzi) posseduto per il 100%.
Si conferma l'ammissibilità della partecipazione del RTI come sopra prospettato.
COMUNICAZIONE N. 9 DEL 27.6.2018
COMUNICAZIONE N. 10 DEL 27.6.2018
Sono pervenute richieste di integrazione delle analisi messe a disposizione per la formulazione dell'offerta.
Si precisa che il quadro analitico dei referti messi a disposizione offre già una larga ed esaustiva informazione sulla natura dei rifiuti da trattare.
COMUNICAZIONE N. 11 DEL 5.7.2018
E' pervenuta la seguente richiesta di chiarimenti:
1) in merito alla risposte di cui cui ai comunicati 4) e 7) relative al requisito del fatturato specifico annuo, si chiede se sia ammissibile il possesso del requisito relativo ai codici CER pericolosi, oppure a codci CER della tipologia della famiglia CER 19 considerando solo il codcie CER pericolosi;
2) premesso che nel disciplinare viene richiesta dimostrazione di una capacità tecnica adeguata ad un elevato grado di esperienza e che il codice CER 190304* è specifico di un rifiuto risultanete da un impianto di trattamento di stabilizzazione (trattasi di rifiuti contrassegnati come periocolosi, parzialmente stabilizzati), si chiede se sia ammissibile la dimostrazione dei requisiti in termini di gestione del CER rifiuto specifico all'interno di un impianto di proprietà in cui il CER viene gestito come flusso in uscita. Il valore economico verrebbe dimosrtrato commisurato ai contratti di trasporto e smaltimento del codice CER 190304* verso i soggetti terzi destinatari (impianto e trasportatore);
Si riscontra come segue:
1. si conferma che possono essere considerati i rifiuti della macrocategoria CER 19 con riferimento ai soli codici CER pericolosi;
2. si ribadisce che il requisito del fatturato specifico deve essere dimostrato con riferimento al settore di attività posto in gara (attività di rimozione, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali pericolosi).
COMUNICAZIONE N. 12 DEL 9.7.2018
A seguito richiesta chiarimenti in merioto al fatturato specifico se debba comprendere anche l'attività di caricamento del rifiuto, si precisa che il fatturato specifico deve essere dimostrato con riferimento al settore di attività posto in gara ed avente ad oggetto la gestione di rifiuti speciali, in cui rientra anche la raccolta/rimozione, oltre al trasporto e smaltimento.
COMUNICAZIONE N. 13 DEL 9.7.2018
E' stato rilevato che il requisito legato al fatturato specifico risulta essere sproporzionato rispetto all'importo dei lavori e con riferimento alla deliberazione dell'ANAC n. 9/2016 si chiede die stendere il requisitod el fatturato specifico alle attività svolte nel settore, svincolando dai codici CER.
Si precisa quanto segue:
- la delibera ANAC 9/2016 si riferisce ai requisiti di capacità economico – finanziaria come disciplinati dal D.Lgs. 163/2006, non applicabile alla presente procedura;
- si conferma che nel fatturato specifico rientrano le attività di rimozione, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali con codici CER pericolosi della macro categoria CER 19.