Precisazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 1° marzo 2020

Pubblicata il 02/03/2020

IL SINDACO

Visto il DECRETO del PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI 1° marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
AVVISA

che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. sono state disposte le seguenti misure relativamente alle attività commerciali, esercizi pubblici, luoghi di culto, musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

ATTIVITÀ SOSPESE fino all’8 marzo 2020
1. eventi e competizioni sportive, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di eventi, competizioni e allenamenti a porte chiuse. Sono vietate le trasferte dei tifosi residenti nella regione per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province.
2. servizi educativi e attività didattiche.
3. manifestazioni ed eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (ad esempio grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose, ecc.).

ATTIVITÀ NON SOSPESE soggette a condizione fino all’8 marzo 2020
I luoghi di culto sono aperti a condizione che vengano adottate misure organizzative che evitino assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
I musei, la biblioteca, gli archivi e gli altri luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali sono aperti a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
le attività di ristorazione, bar e pub sono aperte, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
le altre attività commerciali sono aperte a condizione che vengano adottate misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i clienti.
Potranno essere stabilite dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale limitazioni all’accesso dei visitatori alle aree di degenza.
È prevista la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti della Casa di Riposo.

Misure igieniche da seguire
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
4. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
5. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
6. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
7. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.


In allegato le misure anti Coronavirus e misure igieniche


 

Allegati

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Allegato avviso nuove misure coronavirus.pdf 617.76 KB
Allegato misure igieniche anticoronavirus.pdf 570.89 KB


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