Proroga Ordinanza divieto di consumo bevande alcoliche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
Pubblicata il 15/10/2020
Ordinanza n. 120 del 14/10/2020
Proroga dell'Ordinanza per l'applicazione delle misure di mitigazione del rischio di diffusione Coronavirus Covid 19, relativamente al divieto di consumo bevande alcoliche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
Il Sindaco ordina la proroga, fino al 12 novembre 2020 compreso
che nel solo "Centro Storico" in tutti i giorni è fatto;
- dalle ore 18:00 alle ore 06:00 del giorno seguente divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche contenute in bottiglie e/o bicchieri e/o contenitori in genere di VETRO da parte di personale operante presso pubblici esercizi in sede fissa e su area pubblica, laboratori artigiani e circoli privati (fanno eccezione le superfici di somministrazione autorizzate). Il divieto trova applicazione anche riguardo a distributori di tipo automatico;
- il divieto a chiunque di consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalle ore 20.00 di ogni giorno fino alla chiusura degli esercizi, ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all’interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati, oppure nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi solo con posto seduti al tavolo;
- sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico comprese piazze, giardini, aree monumentali, e senza alcun limite di giorno ed ora è fatto: divieto di consumo e/o disponibilità di bevande in bottiglie, bicchieri o contenitori in VETRO;
- il mancato rispetto delle misure di cui al punto 2) disposte con il presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000, come previsto dall’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o delle attività da 5 a 30 giorni;
- il mancato rispetto delle misure di cui al punto 1) disposte con il presente provvedimento, comporta la sanzione amministrativa dell’importo di di Euro 500,00;
- il mancato rispetto delle misure di cui al punto 3) disposte con il presente provvedimento, comporta la sanzione amministrativa dell’importo di di Euro 200,00;
- le disposizioni del presente provvedimento devono intendersi aggiuntive di quanto stabilito dal D.P.C.M. del 13/10/2020 ( G.U. N.253 del 13/10/2020).
Ordinanza completa nel file allegato
Allegati
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ORDINANZA N. 120 del 14.10.2020.pdf | 160.44 KB |