Edifici di culto - contributo Legge Regionale 1987/44

Pubblicata il 24/10/2022

Edifici di culto - contributo Legge Regionale 1987/44
La Legge Regionale 20 agosto 1987, n. 44, "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione", prevede che una quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria sia annualmente riservata dai comuni per finanziare interventi relativi alle chiese e agli altri edifici funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.


EDIFICI AMMESSI AL CONTRIBUTO (DGR n. 2438 dell'1 agosto 2006)

1 "edifici per il culto", si intendono quelli nei cui locali, in via istituzionale, vengono svolte funzioni religiose dei fedeli. A titolo di esempio, in tale categoria rientrano le chiese, le cappelle o analoghi edifici preposti alle celebrazioni delle confessioni religiose.

2 "edifici destinati allo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica del culto", si intendono quelli nei cui locali, ancochè non si tengano funzioni religiose, sono comunque svolte, in via prevalente, attività connesse alla pratica religiosa e da ritenersi complementari. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali edifici possono esseredestinati all'alloggio del sacerdote, agli uffici parrocchiali, allo svolgimento dell'attività pastorale. Rientrano in tale categoria le canoniche, gli oratori, i patronati, ecc... La connessione dell'attività svolta dalla pratica di culto deve risultare non solo da un collegamento funzinale, ma anche dal fatto che tali attività sono svolte negli spazi adiacenti a chiese o comunque all'interno di un perimetro destinato alle Istituzioni religiose.


Le richieste di contributo dovranno pervenire al protocollo comunale entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

Ulteriori informazioni e relativa modulistica al seguente link
 


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