SINTESI DEL DPCM - 26 APRILE 2020

Pubblicata il 30/04/2020

SINTESI DEL DPCM - 26 APRILE 2020

IN VIGORE DAL 4 AL 17 MAGGIO
FINO AL 3 MAGGIO RESTANO IN VIGORE TUTTE LE MISURE PRECEDENTI
 
 
DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO

VIETATA ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; IL SINDACO PUÒ DISPORRE LA TEMPORANEA CHIUSURA DI SPECIFICHE AREE in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di tale divieto.

 
SPOSTAMENTI
  • Anche nella FASE 2 sarà necessaria l'autocertificazione, ma con delle piccole modifiche per gli spostamenti introdotte con il nuovo DPCM. 
  • DAL 4 MAGGIO 2020 BISOGNERÀ PRESENTARE IL NUOVO MODELLO che sarà messo a disposizione dal Ministero dell'Interno. 
  • Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute e SI CONSIDERANO NECESSARI GLI SPOSTAMENTI PER INCONTRARE CONGIUNTI (si è in attesa di un chiarimento da parte del Governo sulla esatta definizione di "congiunti"), purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; 
  • In ogni caso è fatto DIVIETO A TUTTE LE PERSONE FISICHE DI TRASFERIRSI O SPOSTARSI, con mezzi di trasporto pubblici o privati, IN UNA REGIONE DIVERSA rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; 
  • E' è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
  • È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità. 
 
SALUTE, QUARANTENA E ISOLAMENTO
  • Chi ha sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) DEVE RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
  • DIVIETO assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
     
MISURE IGIENICO SANITARIE
  • Lavarsi spesso le mani
  • Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
  • Evitare abbracci e strette di mano
  • Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro
  • Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)
  • Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
  • Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
  • Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
  • Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
  • Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
  • È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
 
MASCHERINE
  • Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19 è fatto OBBLIGO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE DI USARE PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE NEI LUOGHI CHIUSI ACCESSIBILI AL PUBBLICO, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
  • NON SONO SOGGETTI ALL'OBBLIGO: Bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere usate mascherine monouso o mascherine lavabili, ANCHE AUTO-PRODOTTE, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. 
  • Per la Regione Veneto l'uso di mascherine, guanti e/o gel detergenti è obbligatorio anche per l'esterno.
 
PARCHI
  • L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è CONDIZIONATO AL RIGOROSO RISPETTO DEL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • IL SINDACO PUÒ DISPORRE LA TEMPORANEA CHIUSURA DI SPECIFICHE AREE in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di tale divieto e della distanza di sicurezza; 
  • LE AREE ATTREZZATE PER IL GIOCO DEI BAMBINI SONO CHIUSE
   
ATTIVITÀ LUDICA O RICREATIVA ALL'APERTO, ATTIVITÀ SPORTIVA, ATTIVITÀ MOTORIA
  • Sono VIETATE LE ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE ALL'APERTO;
  • E' consentito svolgere INDIVIDUALMENTE, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, ATTIVITÀ SPORTIVA O ATTIVITÀ MOTORIA, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno DUE METRI per l'attività sportiva e di almeno UN METRO per ogni altra attività.
  • E' consentita l'attività di pesca sportiva nell'ambito del territorio comunale , con osservanza del distanziamento sociale e utilizzo dispositivi di protezione;
  • E' consentito il gioco del tennis al di fuori dei centri sportivi e luoghi di aggregazione;
 
SPORT: EVENTI E ALLENAMENTI 
  • Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - RICONOSCIUTI DI INTERESSE NAZIONALE DAL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI), DAL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (CIP) E DALLE RISPETTIVE FEDERAZIONI, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono CONSENTITE, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, PER GLI ATLETI DI DISCIPLINE SPORTIVE INDIVIDUALI
  • A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.
 
MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE, EVENTI E SPETTACOLI
  • Sono SOSPESE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE, GLI EVENTI E GLI SPETTACOLI DI QUALSIASI NATURA CON LA PRESENZA DI PUBBLICO, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; 
  • L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
     
CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE 
  • Sono sospese le cerimonie civili e religiose.
  • Sono CONSENTITE LE CERIMONIE FUNEBRI con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, FINO A UN MASSIMO DI QUINDICI PERSONE, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
  • Consentito l'accesso ai cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante.
 
 
LUOGHI DELLA CULTURA 
Sono SOSPESI i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 
PALESTRE, PISCINE, CENTRI SPORTIVI, CENTRI RICREATIVI
Sono SOSPESE le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

 
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO 
  • Sono SOSPESE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, fatta eccezione per:
  • Le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;
  • ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO CONSENTITE
    • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
    • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
    • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
    • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
    • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
    • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
    • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale. 
  • Misure per gli esercizi commerciali - Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: attraverso ampliamenti delle fasce orarie; per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata. 
  • SONO CHIUSI, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, I MERCATI, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. 
  • Consentita nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi;
  • Restano APERTE LE EDICOLE, I TABACCAI, LE FARMACIE, LE PARAFARMACIE. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 
  • Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del DPCM sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli INGRESSI AVVENGANO IN MODO DILAZIONATO e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. 
  • Consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.
     
RISTORANTI E BAR 
  • Sono SOSPESE le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  • Resta CONSENTITA LA RISTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la RISTORAZIONE CON ASPORTO fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. 
  • In Veneto UNA ORDINANZA REGIONALE PREVEDE GIÀ DAL 27 APRILE IL RITORNO ALLA VENDITA DI CIBO DA ASPORTO (TAKE AWAY) da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte di attività artigianali (ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio) MA SOLO DIETRO ORDINAZIONE ON-LINE O TELEFONICA e quindi in maniera contingentata, per evitare assembramenti fuori e la presenza di non più di un cliente dentro il locale.
  • Negli esercizi attrezzati, il ritiro potrà avvenire anche dall'auto. 
  • L'ORDINAZIONE NON POTRÀ IN ALCUN MODO ESSERE CONSUMATA SUL POSTO
  • La vendita del cibo da asporto resterà comunque vietata agli esercizi e alle attività che si trovano in aree o spazi pubblici in cui è vietato o interdetto l'accesso. 
  • Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; 
  • Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
     
SERVIZI ALLA PERSONA 
SOSPESE le attività di parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori. APERTI lavanderie e tintorie (industriali e non), servizi di pompe funebri e attività connesse.

 
ALTRI SERVIZI O ATTIVITÀ
  • Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 
  • In Veneto una disposizione regionale CONSENTE L'ATTIVITÀ DA PARTE DEGLI ESERCIZI DI TOELETTATURA DEGLI ANIMALI DI COMPAGNIA, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità "consegna animale - toelettatura - ritiro animale", utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale. 
  • Consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all'interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
  • Consentite le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001;
  • Consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità;
  • Consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all'ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l'espletamento dell'attività ordinaria.
     
ULTERIORI DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITÀ 
Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semi residenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. 
Limitato l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA).


 

Allegati

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