Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Ottobre 2020

Pubblicata il 26/10/2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Ottobre 2020, in vigore dal 26 Ottobre al 24 Novembre 2020   
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)


Le principali novità introdotte dal nuovo DPCM:

Mascherine, norme igieniche e distanziamento
I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5° devono restare a casa e contattare il proprio medico di base.
Invariate e prioritarie tutte le misure di protezione ben note: è obbligatorio usare le mascherine, coprendo bocca e naso contemporaneamente, mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le persone, igienizzare frequentemente le mani tramite lavaggio e applicazione di gel disinfettanti.
In particolare, è obbligatorio avere sempre con sé le mascherine, monouso o anche lavabili, ed indossarle sia al chiuso (ad eccezione delle case private) sia all’aperto quando non è garantito in modo continuativo il distanziamento rispetto a persone non conviventi.
Esclusi dall’obbligo:
- Persone che stanno svolgendo attività sportiva
- Bambini di età inferiore ai 6 anni
- Persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina
Dove si possono creare situazioni di assembramento (strade o piazze nei centri urbani) potrà essere disposta la chiusura al pubblico dopo le ore 21, garantendo comunque l’accesso/deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
È fortemente raccomandato a tutte le persone di non spostarsi con mezzi pubblici o privati, salvo esigenze lavorative, di studio, motivi di salute o di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
È raccomandato l’uso delle mascherine anche nelle abitazioni private in presenza di non conviventi.
Confermati tutti i protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

Attività ludica
Consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici, nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
Confermata la possibilità di svolgere attività ludica per bambini e ragazzi, nel rispetto deli protocolli di sicurezza vigenti.
Sospese le attività dei parchi tematici o di divertimento.

Attività sportiva o motoria
Sospesa l’attività di piscine e palestre, centri benessere, termali, culturali e sociali.
Consentita l’attività sportiva o motoria all’aperto o al chiuso sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro (attività motoria) o di 2 metri (attività sportiva) e del divieto di assembramento.
Sospesi eventi e competizioni di sport individuali e di squadra ad eccezione di quelli riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o organizzati da organismi sportivi internazionali.
Consentite a porte chiuse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.
Sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché le relative gare e competizioni.
Sospesi gli sport di contatto (attività, gare e competizioni).
Chiusi gli impianti sciistici.

Manifestazioni, spettacoli, eventi pubblici
Sospesi gli spettacoli cinematografici, teatrali e concerti, anche all’aperto.
Vietate le attività convegnistiche e congressuali in presenza, quelle delle sale da ballo, delle discoteche o le feste all’aperto e al chiuso.
Consentite le cerimonie civili o religiose in assenza di pubblico.
Nel privato, si raccomanda fortemente di evitare di ricevere persone non conviventi se non per ragioni di lavoro o urgenza.

Luoghi di culto, di cultura e musei
Consentito l’accesso nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, commisurato alle dimensioni e alle caratteristiche degli spazi a disposizione.

Scuole, corsi di fomrmazione e università
Confermata l’attività didattica ed  educativa in presenza per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia, a fronte di situazioni critiche o di rischio le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata fino al 75 per cento e modulando la gestione degli orari di ingresso/uscita, anche con  l’eventuale turnazione pomeridiana; l’ingresso in ogni caso non prima delle 9.
Sospesi i viaggi d’istruzione, le gite scolastiche, le iniziative di scambio o di gemellaggio e le uscite didattiche in genere, salvo le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Consentiti i corsi di formazione di varia tipologia e lo svolgimento dell’attività didattica universitaria, per i quali si rimanda al decreto.

Strutture per lungo degenza, residenziali per anziani, Rsa e Pronto soccorso
Consentito l’accesso nei limiti decisi dalla direzione sanitaria della struttura.
Vietato agli accompagnatori sostare nelle sale d’attesa dei dipartimenti di emergenza o dei pronto soccorso, salvo specifiche indicazioni del personale sanitario.

Strutture ricettive
Attività assicurata nel rispetto dei protocolli regionali adottati in materia di prevenzione dei contagi.

Commercio al dettaglio
Consentito nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, degli ingressi contingentati e nei limiti di tempo necessari agli acquisti, seguendo i protocolli idonei a prevenire e ridurre i contagi per i diversi settori di riferimento.

Bar, Pub, Ristoranti, gelaterie, pasticcerie, mense e catering
Consentita l’attività dalle ore 5 alle 18 (con consumo al tavolo, con un massimo di 4 persone per singolo tavolo se non conviventi), la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in essere, la ristorazione da asporto fino alle 24 con divieto di consumazione sul posto, previo l’individuazione di eventuali nuovi protocolli da hoc.
Obbligatorio per gli esercenti esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Consentite le attività di mense e catering su base contrattuale.

Servizi alla persona
Consentite le attività previo accertamento da parte della Regione della loro compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica e individuazione di eventuali nuovi protocolli da hoc.

Servizi bancari, finanziari e assicurativi. Settore zootecnico e agroalimentare
Garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Trasporti pubblici
La programmazione è disposta dal Presidente della Regione e finalizzata al contenimento dell’emergenza Covid con la possibile riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare quelli minimi essenziali, evitando comunque sovraffollamento nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

Spostamenti
Confermate le limitazioni per gli spostamenti da e per l’ESTERO, con specifiche riguardanti sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, per quali si rimanda al decreto.
Nessuna limitazione alla ciicolazione tra, comuni, province o regioni italiane. Tuttavia, si consiglia fortemente di evitare spostamenti, salvo che per esigenze lavorative, di studio, motivi di salute o di necessità, oppure per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

In allegato il DPCM del 24 ottobre 2020

 

Allegati

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Allegato DPCM_20201024.pdf 1.58 MB


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