Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12 Novembre 2020

Pubblicata il 13/11/2020

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12 Novembre 2020 in vigore dalle 24.00 del 13 fino al 22 Novembre 2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.


Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, dalle ore 24,00 del 13 novembre 2020 al 22 novembre 2020 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure:

a) Misure di carattere generale
a.1. È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive; è altresì obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi;
a.2. È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i residenti in tali aree;
a.3. L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.
a.4. È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.
a.5. È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso.
a.6. A seguito di parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.
a.7. Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.
a.8. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente.

b) Misure relative ai giorni prefestivi e festivi
b.1. Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
b.2. Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.
b.3. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

c) Ulteriori misure
c.1 In attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 9, lett. mm), DPCM 3.11.2020, gli enti di governo del trasporto pubblico locale su acqua, gomma e ferro nonché gli enti gestori dei servizi non di linea rimodulano la programmazione del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per le modalità ferro, gomma e acqua, al fine di assicurare i servizi minimi di linea e quelli non di linea soddisfacendo l’effettiva domanda di trasporto, garantendo il rispetto delle limitazioni di cui alla disposizione predetta.
c.2 Nei casi di competizioni sportive che si svolgono nel territorio regionale in conformità alle disposizioni del DPCM 3.11.2020 e ssmm., gli sportivi partecipanti alla competizione e gli accompagnatori provenienti da altre Regioni accedono all’impianto sportivo purché muniti di certificazione dell’avvenuta effettuazione di test con esito negativo non anteriore a 72 ore precedenti rispetto alla competizione agonistica.

d) Disposizioni finali
La presente ordinanza ha effetto dalle ore 24,00 del 13 novembre 2020 al 22 novembre 2020, salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza, conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.


In allegato l'Ordinanza completa

Allegati

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Allegato OrdRV151_12_11_2020.pdf 225.1 KB


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