Referendum 12 giugno 2022

Pubblicata il 13/04/2022

Pubblicata 13/06/2022
Referendum del 12/6/2022: Risultati dei Referendum a Monselice
Si allega il file PDF riportante l'esito dei 5 quesiti del referendum del 12 giugno 2022 delle 20 sezioni di Monselice.
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Pubblicata 03/06/2022
AVVISO DI TRASFERIMENTO SEZIONI ELETTORALI N. 18 E 19
IL SINDACO
RENDE NOTO
che per sopravvenute gravi circostanze le sottoindicate sezioni elettorali sono state trasferite come segue

Sezione: 18 (frazione Ca’ Oddo)
Ubicazione precedente: Via della Ferrovia n. 2 (Sala Parrocchiale)
Nuova ubicazione: capoluogo - Via Garibaldi 74 - Scuola Primaria Vittorio Emanuele II

Sezione: 19 (frazione Marendole)
Ubicazione precedente: Via Monte Fiorin 1 (Sala Parrocchiale)
Nuova ubicazione: frazione Marendole - Via Marendole 8 - Ex Canonica di Marendole
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Pubblicata 01/06/2022
Referendum del 12/6/2022: Voto a domicilio per Elettori Covid
Ai sensi del decreto legge 4 maggio 2022 n. 41, in occasione delle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 possono essere ammessi a votare al proprio domicilio.
Per votare a domicilio gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di Monselice, tra il 2 giugno 2022 ed il 7 giugno 2022, una dichiarazione utilizzando il modello A (allegato), anche per via telematica, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo completo.
Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale, che attesti la condizione trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 dell'elettore e copia di un documento d'identità.
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Pubblicata 31/05/2022
Referendum del 12/06/2022: Fac-simile schede elettorali
Per facilitare gli elettori nella propria espressione di voto, pubblichiamo i fac-simili delle schede elettorali dei 5 referendum che si svolgeranno il 12 giugno 2022
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Pubblicata 07/05/2022
Avviso di deposito dell'elenco dei cittadini iscritti nelle liste elettorali che il 12/6/2022 non avranno compiuto il 18° anno
IL SINDACO
RENDE NOTO
che, in data odierna è depositato presso l’Ufficio Elettorale, ai sensi dell’art. 33 del Testo Unico 20 marzo 1967, n.223, l’elenco relativo ai cittadini, che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel giorno fissato per le elezioni, il 18° anno di età. Ogni cittadino può, entro tale periodo, prenderne visione. Contro l’inclusione e l’esclusione nel predetto elenco, è ammesso ricorso da parte di ogni cittadino alla Commissione elettorale comunale.
La presente pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti degli interessati.  
Monselice, 07.05.2022
      Il Sindaco      
Avv. Giorgia Bedin
 


Pubblicata 05/05/2022
REFERENDUM DEL 12/6/2022
AVVISO PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI
In occasione delle consultazioni referendarie del 12/6/2022 l'Amministrazione comunale ritiene opportuno valutare la possibilità di affidare l'incarico di scrutatore agli elettori di Monselice, già iscritti nell'Albo degli Scrutatori e che si trovino in stato di disoccupazione, cassa integrazione o studenti lavoratori.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 16 maggio 2022
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Pubblicata 03/05/2022
REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022
ORARI DI APERTURA DELL'UFFICIO ELETTORALE
In occasione delle prossime Consultazioni referendarie, al fine del rilascio di tessere elettorali e delle attestazioni sostitutive di ammissioni al voto, l'Ufficio Elettorale Comunale seguirà i seguenti orari di apertura:
dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Nella settimana precedente la Consultazione e nei giorni della votazione, l'Ufficio Elettorale seguirà inoltre il seguente orario di apertura:
venerdì 10/6/2022:    dalle ore 9.00 alle ore 18.00
sabato 11/6/2022:      dalle ore 9.00 alle ore 18.00
domenica 12/6/2022: dalle ore 7.00 alle ore 23.00


Pubblicata 03/05/2022
Referendum del 12/6/2022: Avviso voto a domicilio
Ai sensi del decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito in legge 27/1/2006 n. 22, anche in occasione delle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022, gli elettori affetti da grave infermità possono essere ammessi a votare al proprio domicilio presentando istanza al Sindaco del Comune di residenza (con allegato un certificato medico dell'ULSS) dal 3 maggio 2022 al 23 maggio 2022.
Si allegano l'avviso e la relativa modulistica.
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Pubblicata 28/04/2022
REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022
CONVOCAZIONE DEI COMIZI

COMUNE DI MONSELICE
IL SINDACO
Visto l'articolo 75 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, applicabile ai referendum a norma dell'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);
RENDE NOTO
che, con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 82 del 7 aprile 2022, sono stati convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2022 i comizi per lo svolgimento dei seguenti referendum popolari:
 
Referendum popolare n. 1
Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi
Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?
 
Referendum popolare n. 2
Limitazione delle misure cautelari:
abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale
Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni."?
 
Referendum popolare n. 3
Separazione delle funzioni dei magistrati.
Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati
Volete voi che siano abrogati: l'"Ordinamento giudiziario" approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura"; la legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre"; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa"; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150", nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall'art. 2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n. 111 e dall'art. 3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,"; art. 13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima."; art. 13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento."; art. 13, comma 5: "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche."; art. 13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'art. 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa."; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160."?
 
Referendum popolare n. 4
Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte
Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a)"; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e)"?
 
Referendum popolare n. 5
Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura
Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'art. 23, né possono candidarsi a loro volta"?

Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 11 giugno 2022.
 
LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ DOMENICA 12 GIUGNO 2022 DALLE ORE 7 ALLE ORE 23.
Monselice, addì 28 aprile 2022
IL SINDACO, Avv. Giorgia Bedin
L'ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO
LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE (o un attestato sostitutivo)
E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Allegato: ConvocazioneComiziReferendum2022.pdf



Pubblicata 15/04/2022
Avviso per elettori temporaneamente all'estero
Gli elettori che si trovino temporaneamente all'estero (no AIRE) per un periodo di almeno tre mesi (all’interno dei quali ricada la data del referendum), per motivi di lavoro, studio o cure mediche e i loro familiari conviventi, in occasione dei referendum nazionali, possono esprimere il diritto di voto per corrispondenza nella Circoscrizione estero; per questo motivo devono presentare apposita domanda di opzione per il voto all'estero, al proprio Comune di iscrizione elettorale (residenza) entro l’11 maggio 2022 allegando copia di un valido documento di identità.

Allegato: modulo per opzione voto per corrispondenza elettori temporaneamente all'estero.pdf
 


Pubblicata 14/04/2022
Opzione per il voto in Italia dei cittadini AIRE
Gli elettori residenti all'estero ed iscritti nell'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro indirizzo di residenza. Qualora l'elettore non lo ricevesse potrà sempre richiederne il duplicato all'Ufficio consolare di riferimento. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato l'UFFICIO CONSOLARE competente circa il proprio indirizzo di residenza.
Chi invece, essendo iscritto nell'AIRE, intende votare in Italia, dovrà far pervenire all'UFFICIO CONSOLARE competente per residenza (Ambasciata o Consolato) un'apposita dichiarazione (vedasi fac-simile) su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione.
La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità dello stesso e può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano all'UFFICIO CONSOLARE, anche tramite persona diversa dall'interessato, entro il 17/4/2022, con possibilità di revoca entro lo stesso termine.

Allegato: modulo per opzione voto in Italia elettori AIRE.pdf
 


Pubblicata 13/04/2022
Pubblicazione dei decreti di indizione di 5 referendum abrogativi
Si avvisa che nella G.U-Serie Generale n. 82 del 7 aprile 2022, sono stati pubblicati 5 decreti del Presidente della Repubblica del 6/4/2022, con i quali vengono indetti per Domenica 12 giugno 2022 i seguenti cinque referendum popolari abrogativi dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale n. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio - 8 marzo 2022:
  • per l'abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. 
  • per la limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.
  • per la separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.
  • per la partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;
  • per l'abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.
Allegato: decreti referendum 12-6-2022.pdf
 
 

Allegati

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Categorie Elettorale

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