Divieto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici

Pubblicata il 27/12/2022

IL SINDACO 

AVVISA 

ai sensi dell'art. 19 "ARTIFICI PIROTECNICI" del Regolamento di Polizia Urbana e sulla Convivenza Civile 
- approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26/05/2020 -

E' VIETATO 
FAR ESPLODERE BOTTI O PETARDI DI QUALSIASI TIPO:

 
1. E’ vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
 
a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;

b) all'interno di asili, scuole, strutture socio-sanitarie, case di cura, uffici pubblici, ricoveri di animali, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;

c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone;

2. La vendita di artifici pirotecnici negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla Legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori.
In caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.

3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

4. Nei posteggi assegnati nelle aree mercatali, fatti salvi i limiti e le modalità di Legge, la vendita è subordinata all'installazione presso ogni posteggio di almeno due estintori, posti su due lati opposti del banco di vendita.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €. 250,00.



 

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