Funzioni del SUAP

Pubblicata il 18/11/2016

In relazione all’articolo pubblicato sul Mattino di Padova del 17 novembre 2016 dal titolo “CI SONO RESPONSABILITÀ DEL SUAP. CSS: PD E MONSELICE RIPARTE INDICANO OMISSIONI COMUNALI NELL’ITER DELLA DOMANDA” ed all’ennesimo granchio preso dai gruppi PD e Monselice Riparte, appare opportuno ed anzi doveroso precisare le competenze e gli ambiti di intervento del Comune ed in particolare del SUAP e dell’Ufficio Ambiente.

Il SUAP è disciplinato dal DPR 7 settembre 2010 n. 160 e svolge il ruolo di “unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento” (art. 1 comma 1 lettera m) e cioè rappresenta il terminale del Comune al quale devono rivolgersi tutte le aziende che intendano richiedere all’autorità rispettivamente competente un provvedimento relativo alle attività produttive, compresa l’edilizia.
Nell’ambito della propria attività il SUAP riceve le istanze delle aziende e attiva i subprocedimenti di competenza dei diversi enti coinvolti nel procedimento principale. In buona sostanza coordina lo smistamento della documentazione fra le varie pubbliche amministrazioni e il richiedente.
A tale proposito l’art. 4 comma 2 del DPR 160/2010 precisa ulteriormente il ruolo del SUAP laddove prevede che “Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente”.
Sulla base delle attività svolte dalle amministrazioni competenti coinvolte nel procedimento, il SUAP raccoglie gli esiti delle attività istruttorie ed adotta il provvedimento conclusivo del procedimento, prendendo atto di tutta la documentazione e delle eventuali prescrizioni nel cui merito non può compiere alcuna valutazione.
Per quanto riguarda il procedimento di modifica non sostanziale di AIA, il SUAP  ha trasmesso a Provincia di Padova Settore Ambiente, Arpav e Ufficio Ambiente del Comune di Monselice la domanda e la relativa documentazione allegata. 
Il mancato invio della istanza al Parco Colli è dovuto al fatto che l’istanza non riguardava attività edilizia implicante modifiche paesaggistiche sulle quali il Parco è tenuto ad esprimersi, né comportava una modifica sostanziale. Tale carattere di modifica non sostanziale è stata peraltro formalmente dichiarata dalla Provincia. Qualora invece la Provincia avesse riconosciuto il carattere di sostanzialità della modifica avrebbe attivato la relativa procedura specifica per questo tipo di modifiche e quindi sarebbe stato coinvolto anche il Parco.
Sulla base della nota di trasmissione l’Ufficio Ambiente, stante la specificità della materia che implicava valutazioni tecniche e professionalità non presenti all’interno del Comune, ha conferito alla ditta TERRA srl di San Donà di Piave un incarico per l’esame della domanda: pertanto la relazione prodotta dalla ditta TERRA è da considerarsi a tutti gli effetti il documento istruttorio del Comune.
Nella fattispecie autorità competente al rilascio dell’aggiornamento dell’AIA è la Provincia che, al termine dell’attività istruttoria e della sottoscrizione del provvedimento, trasmetterà l’eventuale aggiornamento al SUAP per il recepimento di cui sopra che è atto obbligatorio e vincolato nei suoi contenuti ai pareri e subprovvedimenti rilasciati dalle rispettive autorità competenti.

Il Sindaco, dr. Francesco Lunghi
L’Assessore all’Ambiente, avv. Giorgia Bedin

 


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