Descrizione
Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma di società di persone o di capitale, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, con accesso a chiunque ne faccia richiesta oppure riservato a cerchie determinate di persone, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 17 agosto 2005, n. 174; dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28; dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1; dalla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e s.m.i., nonché dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della L. 174/2005, l’attività di barbiere può continuare ad essere svolta esclusivamente da coloro che alla data del 17 settembre 2005 erano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) qualifica di barbiere;
b) esercitavano o avevano in precedenza esercitato l’attività di barbiere.
3. Quando le attività di cui al comma 1 sono esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni del presente regolamento e gli addetti all’esercizio dell’attività devono essere in possesso dei prescritti requisiti professionali.
4. Il presente regolamento, per quanto espressamente previsto, si applica altresì alle attività di tatuaggio e piercing.
5. Non sono soggette al presente regolamento:
a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.