Descrizione
Il presente regolamento disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dagli art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n.241 (documentale), il diritto di accesso civico (semplice) di cui all’art. 5, comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, il diritto di accesso generalizzato di cui all’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, al fine di favorire la partecipazione, assicurare l’imparzialità e la trasparenza della pubblica amministrazione.
2. Il regolamento disciplina anche forme speciali di accesso in relazione alle natura del soggetto richiedente (accesso del consigliere comunale) o alla materia (accesso ambientale, accesso agli atti di procedura di scelta del contraente).
3. L’esercizio del diritto di accesso di cui al presente regolamento è soggetto al rispetto dei limiti e delle modalità previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.