Descrizione
Il presente regolamento disciplina l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla legge regionale n. 22/1996:
a) Servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi, di cui all’art. 3 della legge regionale n. 22/96 e all’art. 86 del D.L.vo 30.04.92 n. 285;
b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all’art. 4 della L.R. n. 22/96 e all’art. 85 lett. b) del D.L. vo n. 285/92