Regolamento per il servizio di trasporto pubblico non di linea

Disciplina per il servizio di trasporto pubblico non di linea

Descrizione

Il presente regolamento disciplina l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla legge regionale n. 22/1996:

a) Servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi, di cui all’art. 3 della legge regionale n. 22/96 e all’art. 86 del D.L.vo 30.04.92 n. 285;

b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all’art. 4 della L.R. n. 22/96 e all’art. 85 lett. b) del D.L. vo n. 285/92

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