Bandi di gara e contratti
CIG 73785457F3
A seguito di richiesta inerente la possibilità di allegare tra i documineti di gara copie conformi agli originali, rese ai sensi del DPR 445/2000, dellle attestazioni di buona e regolare esecuzione delle Committenti private, oltre all'atto costitutivo del Consorzio, si forniscono i seguenti chiarimenti:
si precisa che alla pagina 21 – punto 13 del Disciplinare di gara è specificato che “La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000”, per cui la documentazione oggetto di richiesta può essere prodotta in copia conforme.
Si precisa altresì che “la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C. I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass”.
COMUNICATO N. 2 DEL 19.03.2018
A seguito della richiesta di chiarimenti: "è corretto considerare servizi analoghi attività di carico, tarsporto e smaltimento CER della famiglia 19 purcè eseguiti con mezzi analoghi a quelli previsti per lo svolgimento delle attività previste da gara (vasche ribaltabili posteriore), si precisa quanto segue:
- nel disciplinare di gara, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale, non è previsto che il concorrente dimostri di aver svolto servizi analoghi.
- è invece previsto che il concorrente debba dimostrare il fatturato specifico annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto (servizi di carico, trasporto e smaltimento rifiuti per codici CER previsti dal disciplinare).
- posto che, come chiarito dall'ANAC, il settore di attività cui si riferisce il fatturato specifico deve essere individuato in senso ampio, quale ambito di attività in cui si inserisce l'oggetto dell'appalto, si precisa che il fatturato specifico è quello riferito alle attività svolte relativamente ai rifiuti appartenenti alla macrocategoria CER 19 e non solo alla specifica tipologia di rifiuti oggetto di gara.
COMUNICATO N. 3 DEL 19.3.2018
A seguito della richiesta di chiarimenti inerenti a:
- il fatturato specifico deve essere relativo ai codici CER 19.03.04 e 19.03.05 oppure a codici CER generici per rifiuiti pericolosi e non pericolosi;
- gli importi di € 700.000 e 400.000 deveono essere dimostrati annualmente o cumulativamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando;
si precisa quanto segue:
- il fatturato specifico è quello riferito alle attività svolte relativamente ai rifiuti appartenenti alla macrocategoria CER 19 e non solo alla specifica tipologia di rifiuti oggetto di gara,
- gli importi di € 700.000 e 400.000 del fatturato specifico minimo richiesto sono riferiti a ciascun esercizio finanziario approvato per ciascuna tipologia di rifiuti; resta inteso che qualora il fatturato specifico annuo riferito ai rifiuti speciali pericolosi sia non inferiore a Euro 700.000,00, lo stesso è ritenuto valido anche per la dimostrazione del fatturato dei rifiuti non pericolosi;
COMUNICATO N. 4 DEL 21.03.2018
A seguito di richiesta di chiarimenti in merito al sopralluogo da parte di una costituenda ATI, si precisa quanto segue:
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito vale quanto specificato nel disciplinare di gara. Nel caso in cui non sia costituito e/o venga costituito dopo, ogni ditta della costituenda ATI dovrà avere l'attestazione di avvenuta presa visione dei luoghi da allegare alla documentazione di gara.
COMUNICATO N. 5 DEL 22.3.2018
A seguito di quesiti inerenti a:
1) si chiede conferma che l'"allegato B) - caratterizzazione"citato nelle bozze di contratto corrisponde al punto 5) del disciplinare "caratterizzazione analitica dei rifiuti" contenenti le analisi e la classificazione rifiuti messe a disposzione per la gara;
2) si chiede pertanto conferma che iprezzi dell'offerta siano da esprimere in coerenza con le risultanze contenute nel predetto punto 5) del disciplinare;
3) si nota he tra i parametri ricercati nelle analisi fornite risultano assenti sul tal quale alcuni parametri analitici che potrebbero determinare differenti classificazioni del rifiuto e diverse destinazioni di smaltimento (es. diossine e furani, amianto, TOC, WAC e ANC, POP, etc.); si chiede se la stazione appaltante consideri tali parametri da escludere a priori in quanto considerabili non critici (es da risultaze di precedenti ricerche di caratterizzazione), oppure, in caso contrario, di renderli disponibili al fine delle opportune valutazioni economiche,
si forniscono i seguenti chiarimenti:
- quesito n. 1: la caratterizzazione analitica dei rifiuti è quella di cui al punto 5) del disciplinare di gara;
- quesito n. 2: si conferma che i prezzi dell'offerta sono da esprimere in coerenza con le risultanze contenute nel predetto punto 5) del disciplinare di gara;
- quesito n. 3: i parametri non contenuti nelle analisi fornite sono stati esclusi in quanto ritenuti non critici. Si precisa comunque che alcuni dei parametri segnalati come assenti sono invece presenti nelle analisi fornite.
COMUNICATO N. 6 DEL 27.3.2018
E' pervenuta la richiesta riguardante l'attività di smaltimento da considerarsi tra le prestazioni in subappalto.
Si precisa che tale attività è subappaltabile con il limite del 30% ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
COMUNICATO N. 7 DEL 27.3.2018
Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine alla specificazione delle prestazioni principali e secondarie.
Al riguardo si precisa che per entrambi i lotti non sono previste attività secondarie.
COMUNICATO N. 8 DEL 03.04.2018: ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA
A seguito dell’entrata in vigore a decorrere dal 1.3.2018 del Regolamento UE 2016/1179 del 19 luglio 2016, pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea il 20 luglio 2016, sono stati modificati i parametri di riferimento per la verifica della pericolosità dei rifiuti in base alle sostanze ivi contenute.
A seguito di nuove analisi di caratterizzazione dei rifiuti oggetto del lotto 1 (in precedenza qualificati come non pericolosi) è emerso che gli stessi risultano ora essere pericolosi. Tale caratterizzazione, inoltre, trova conferma anche in applicazione dei nuovi parametri stabiliti dal Regolamento UE 2017/997, pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea il 14 giugno 2017 e che si applicherà a decorrere dal 5 luglio p.v.
Premesso lo stretto collegamento funzionale tra le aree interessate dalla presenza dei due lotti di rifiuti, posto che la rimozione dei rifiuti non pericolosi costituiva il presupposto per procedere alla rimozione di quelli pericolosi; verificato il mutamento sostanziale dell’oggetto della procedura di gara, per le ragioni sopra descritte, e atteso che non è ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che nessun soggetto ha presentato ad oggi la propria offerta, la scrivente stazione appaltante si è determinata ad annullare gli atti della procedura ad evidenza pubblica in oggetto indicata, dandone contestuale comunicazione agli operatori economici mediante pubblicazione con le forme previste dall’art. 72 D. Lgs. 50/2016.
Si anticipa fin da ora che è intenzione della stazione appaltante procedere entro breve termine alla pubblicazione di una nuova gara, avente oggetto più ampio, per l’affidamento del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti speciali siti nel capannone ex “C&C” e nella relativa area pertinenziale, a seguito dell’aggiornamento della caratterizzazione per le ragioni sopra esposte.