Edifici di culto - contributo Legge Regionale 1987/44

La Legge Regionale 20 agosto 1987, n. 44, "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione", prevede che una quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria sia annualmente riservata dai comuni per finanziare interventi relativi alle chiese e agli altri edifici funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.


EDIFICI AMMESSI AL CONTRIBUTO (DGR n. 2438 dell'1 agosto 2006)

1 "edifici per il culto", si intendono quelli nei cui locali, in via istituzionale, vengono svolte funzioni religiose dei fedeli. A titolo di esempio, in tale categoria rientrano le chiese, le cappelle o analoghi edifici preposti alle celebrazioni delle confessioni religiose.

2 "edifici destinati allo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica del culto", si intendono quelli nei cui locali, ancochè non si tengano funzioni religiose, sono comunque svolte, in via prevalente, attività connesse alla pratica religiosa e da ritenersi complementari. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali edifici possono esseredestinati all'alloggio del sacerdote, agli uffici parrocchiali, allo svolgimento dell'attività pastorale. Rientrano in tale categoria le canoniche, gli oratori, i patronati, ecc... La connessione dell'attività svolta dalla pratica di culto deve risultare non solo da un collegamento funzinale, ma anche dal fatto che tali attività sono svolte negli spazi adiacenti a chiese o comunque all'interno di un perimetro destinato alle Istituzioni religiose.


EDIFICI NON AMMESSI AL CONTRIBUTO (DGR n. 2438 dell'1 agosto 2006)

Edifici nei cui locali siano svolte attività, ancorchè gestite da Enti religiosi, che non risultano connesse alla pratica di culto, come ad esempio, gli edifici destinati a scuole private di ogni genere, gli impianti sportivi, i cinema, i convitti, i pensionati, gli edifici destinati all'alloggio o dove comunque risulti svolta un'attività a scopo di lucro.


INTERVENTI FINANZIABILI DAL COMUNE:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione e ampliamento nonchè opere di nuova realizzazione


INTERVENTI NON AMMESSI

Non sono ammessi gli interventi già terminati alla data di presentazione della richiesta di contributo


PRESENTAZIONE ISTANZE

Le richieste di contributo dovranno pervenire al protocollo comunale entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, così come previsto dall'articolo 2 della L.R. 20 agosto 1987, n. 44 e DRGV n. 2438 dell'1 agosto 2006, come da allegato modello regionale D.1, corredata di tutta la documentazione richiamata sul modello stesso e in particolare:

Elaborati progettuali, predisposti da tecnico abilitato, costituiti da:

1 relazione tecnica illustrativa degli interventi;

2 elaborati grafici (stato di fatto e di progetto);

3 documentazione fotografica;

4 preventivo di spesa, ovvero computo metrico estimativo dei lavori, comprensivo degli eventuali costi di acquisizione delle aree e della progettazione;

5 eventuale altra documentazione che il richiedente ritenga di trasmetter per una corretta valutazione da parte dell'autorità comunale.

Si ricorda che i contributi possono essere concessi anche per interventi già iniziati, purchè non risultino terminati (comprovati anche dalla/e fattura/e di pagamento) alla data di prima presentazione della richiesta di contributo al Comune, ovvero al 31 ottobre dell'anno di presentazione.


Normativa di riferimento
- Legge Regionale n. 44 del 20 agosto 1987 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione"
- DGRV n. 2438 dell'1 agosto 2006




Modulistica:
Domanda   
Richiesta erogazioneacconto 80%   
Richiesta erogazione saldo 20%   
Richiesta erogazione intero contributo   



 
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