Regolamento Canone Unico Patrimoniale (CUP)

Regolamento Canone Unico Patrimoniale

Descrizione

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 817 a 836, denominato «canone», che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

L’applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all’articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, non rientra nel presente regolamento in quanto disciplinato da apposito regolamento ai sensi della Legge 160/2016.

A tutela della sicurezza pubblica e dell’ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonchè gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. E’ altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

6Le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l’applicazione del canone sono disciplinati dal presente Regolamento.

Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione del servizio compresa la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 52, comma 5, lett. b) del D.L.gs. 446/1997.

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