Descrizione
Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 817 a 836, denominato «canone», che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
L’applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all’articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, non rientra nel presente regolamento in quanto disciplinato da apposito regolamento ai sensi della Legge 160/2016.
A tutela della sicurezza pubblica e dell’ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonchè gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. E’ altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
6Le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l’applicazione del canone sono disciplinati dal presente Regolamento.
Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione del servizio compresa la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 52, comma 5, lett. b) del D.L.gs. 446/1997.