ACCESSO CIVICO (art. 5 D.Lgs. 33/2013)
 

CHE COS'È

L’Accesso civico è disciplinato dal D.Lgs. 33/2013 (“Decreto Anticorruzione”) ed è la facoltà di ogni cittadino di richiedere documenti, dati o informazioni che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare. L’art.5, c. 1 del Decreto infatti recita testualmente L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

 

L'accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso agli atti configurato dalla Legge 241 del 1990. “La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.”

 

Le Pubbliche Amministrazioni e, più in generale tutti i soggetti indicati nell’art. 11 del D.Lgs. 33/2013, hanno la responsabilità di organizzare, al proprio interno, sistemi che forniscano risposte tempestive alle richieste di accesso civico da parte dei cittadini e delle imprese, e di pubblicare, sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”:

  1. il nominativo del Responsabile della trasparenza a cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché il nominativo del titolare del potere sostitutivo con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

  2. le modalità per l’esercizio di tale diritto, avendo cura di assicurare un’adeguata evidenza alla comprensibilità delle informazioni fornite e mettendo eventualmente a disposizione modelli per le richieste di accesso civico.

E’ compito del Responsabile della trasparenza, individuato all’interno di ciascuna pubblica amministrazione, controllare e assicurare la regolare attuazione dell’istituto dell’accesso civico (cfr. comma 4 dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013).

 

 

A CHI RIVOLGERSI PER AVERE INFORMAZIONI

Settore Affari Generali - Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 0429 786.946 e-mail urp@comune.monselice.padova.it nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30; martedì dalle 16.00 alle 18.00.

 

 

A CHI FA CAPO IL PROCEDIMENTO

Responsabili del procedimento - Dirigenti/P.O. di ogni Area:



 

COSA OCCORRE

La domanda di accesso civico, redatta preferibilmente compilando l'apposito modulo, può essere inoltrata telematicamente tramite e-mail pec o e-mail ordinaria oppure tramite i canali tradizionali (posta o consegna al protocollo). La legge prevede che la domanda possa essere inviata all'ufficio che detiene i documenti, all'Urp o al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; per comodità organizzativa, è opportuno inviare le richieste:

Per PEC: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Per E-mail: urp@comune.monselice.padova.it

Per posta ordinaria: Piazza San Marco, 1 - 35043 Monselice (PD)

Consegna a mano: Ufficio Protocollo del Comune di Monselice, entrata principale, corridoio a destra.

 

Alla domanda dovrà essere allegata una scansione del proprio documento d'identità valido.

 

 

QUANTO COSTA

Come espressamente previsto dalla legge, il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

 

 

QUANTO TEMPO CI VUOLE

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta il Responsabile della Trasparenza, con la collaborazione dei Responsabili dei Servizi competenti, procede alla pubblicazione nel sito del documento, del dato e/o dell'informazione richiesti e li trasmettono contestualmente al richiedente. Se invece il documento, il dato e/o l'informazione risultano pubblicati il Responsabile della Trasparenza indica al richiedente il collegamento ipertestuale.

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

L. 07.08.1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

 

 

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

Il Titolare del potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241), attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta: avv. Virgilio Mecca (Segretario Generale); email segretario@comune.monselice.padova.it.

 




Modulistica per l'Accesso Civico:  Accesso Civico

 
torna all'inizio del contenuto