Diritto d'accesso partecipativo

Pubblicata il 11/05/2018

Diritto d'accesso partecipativo (ex art. 10 Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo")

Ho appreso con stupore e rammarico dalla stampa "Il Mattino di Padova" dell'8 maggio 2018 pag. 33 a firma di Nicola Cesaro "Provincia orientata a confermare l'AIA alla Cementeria" , in merito alla richiesta di attivare il procedimento di riesame della proroga dell'autorizzazione AIA n. 223/IPPC/2013 della Cementeria di Monselice inviata rispettivamente in data 16 febbraio 2018 e sollecitata in data 29 marzo 2018, che la Provincia, attraverso la dichiarazione del Consigliere delegato all'Ambiente Mauro Fecchio, affermi: "stiamo terminando l'istruttoria legata alla richiesta di revisione dell'AIA. Stiamo aspettando un parere giuridico ed entro pochissimi giorni esporremo la nostra decisione (…) ma dal mio punto di vista non credo ci siano abbastanza elementi per andare a stravolgere l'autorizzazione. Gli stessi riscontri di Arpav, al momento, non ci permettono di legare la presenza diossina all'attività dei cementifici". 

Risulta suggestivo che la Provincia non ci abbia minimamente coinvolto, come prevede la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", senza considerare il rilievo cogente di natura pubblicistica e comunitaria, soprattutto in questo tema attinente lo sviluppo durevole e sostenibile, richiamarsi al principio di "leale collaborazione" fra istituzioni, recepito nel testo costituzionale e nell'ordinamento degli Enti locali. 

Per quello che riguarda l'affermazione "Riaprire la discussione intorno all'autorizzazione ambientale vuol dire sì dare spazio alle osservazioni di Comune e comitati, ma anche a quelle del cementificio", l'Amministrazione comunale vuole rispettare tutte le componenti interessate: istituzioni (Comune, Provincia e Regione), residenti, territorio-ambiente e la cementeria.

Gli esiti del monitoraggio preliminare dei suoli del territorio tra Este e Monselice interessato dalla presenza dei cementifici eseguito su "nove siti (…) individuati principalmente in conformità a simulazioni modellistiche di dispersione degli inquinanti da attività di produzione del cemento (…)", che l'ARPAV ha inviato al Comune e alla Provincia, testimoniano che su due dei nove siti T4 e T6 le concentrazione riscontrate di diossine, furani e PCB sono superiori ai limiti al di sopra dei quali il sito si considera contaminato con necessità di ulteriori accertamenti e bonifica degli stessi. 

L'avvio del procedimento diventa indispensabile non solo per la sicurezza del nostro territorio, dal punto di vista della salute e dell'inquinamento ambientale, ma se risultasse dalle ulteriori analisi che l'attuale cementeria non sta inquinando sarebbe un motivo di garanzia per la stessa cementeria.

In ogni caso, il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a mio avviso, deve essere attivato comunque in quanto non è mai stato tenuto conto dell'art. 19 del Piano Ambientale del Parco Colli, approvato nel 1998 dal Consiglio Regionale del Veneto, che così recita:
 
"TITOLO III
NORME PER PARTICOLARI CATEGORIE D'INTERVENTO, D'OPERE O DI RISORSE
Capo I Attività ed impianti incompatibili o ad alto impatto ambientale

Articolo 19 Attività ed impianti incompatibili o ad alto impatto ambientale

1.(P) Sono incompatibili con le finalità del Parco le seguenti attività ed impianti: 

a) le attività ed impianti estrattivi fatto salvo quanto consentito dall'articolo 20 commi 7, 8, 10 e dalla legge regionale 10 ottobre 1989, n.40;
b) le installazioni di impianti per l'emittenza radiotelevisiva, salva la rilocalizzazione di cui al comma 3 seguente;
c) gli impianti produttivi ad alto impatto ambientale, quali le cementerie;
d) gli allevamenti zootecnici intensivi, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, come definiti dalla D.G.R. 7949/89;
e) altri impianti o infrastrutture ad alto rischio ambientale, quali gli elettrodotti, le discariche, e le attività di rottamazione.

2. (P) Le attività ed impianti di cui al comma 1, compresi quelli già presenti, sono ammessi all'interno del Parco nei limiti e alle condizioni specificate nelle norme seguenti, esclusivamente per ragioni di pubblica utilità non altrimenti soddisfacibili.

3.(P) Per quanto concerne le cementerie esistenti individuate nella tavola C3 in aree di riconversione fisica e funzionale con la numerazione 15, 16 e 17 e per le quali è prevista la approvazione di progetti di intervento unitario ai sensi dell'articolo 36, l'Ente potrà sollecitare la conclusione di accordi di programma con la Regione, il Ministero dell'ambiente, i comuni e gli altri soggetti pubblici competenti, ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1991, n.394 e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, per il coordinamento delle azioni di contenimento dell'impatto ambientale e paesistico e per concertare, con le aziende stesse, strategie di adeguamento, ed eventuale riconversione e/o rilocalizzazione delle attività e degli impianti. In ogni caso gli interventi eccedenti la manutenzione e l'adeguamento degli impianti e delle strutture e le ristrutturazioni interne, sono subordinati alla stipula di apposite convenzioni, con la partecipazione dell'Ente Parco e dei Comuni interessati, che definiscano in particolare:
a) le modalità e i tempi di prosecuzione dell'attività, con particolare riguardo per il traffico indotto;
b) le modalità e i tempi delle eventuali dismissioni, nonché delle condizioni di riuso dei sedimi e dei fabbricati, da verificare nell'ambito degli strumenti urbanistici locali, secondo le indicazioni del PA.;
c) i programmi di investimento, di riassorbimento occupazionale e di eventuale rilocalizzazione in aree esterne
.

4. L'Ente Parco è impegnato - d'intesa con gli enti locali interessati e le altre autorità competenti - a promuovere il controllo sulla consistenza e composizione delle emissioni causate dall'attività delle cementerie di cui al comma 3."


Pertanto, ci sono tutti gli estremi di fatto e di diritto per riaprire la discussione sull'AIA, dando corso al relativo procedimento, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, nonché i portatori di interesse, su un tema centrale per la Comunità, coinvolgendo un valore primario: qual'è l'ambiente e la salute pubblica. 

Si rileva, altresì, che gli effetti del procedimento hanno proprio lo scopo di instaurare il contraddittorio e il bilanciamento di tutte le diverse componenti tecniche-giuridiche-economiche-sociali che sono presenti nel nostro territorio, senza voler evidenziare che la componente ambientale necessita del più esteso coinvolgimento, non limitandosi al singolo comune.

Volendo, inoltre, esprimere qualche considerazione sull'articolo apparso, reputo scorretto da parte dell'Istituzione Provincia, che è un Ente territoriale alla stregua del Comune, non tener conto in maniera adeguata e appropriata delle richieste di questa Amministrazione, non coinvolgendo i tecnici comunali e tutti i soggetti normativamente controinteressati, e apprendere in modo irrituale, solamente tramite i quotidiani locali, l'intendimento della Provincia, rilevando che "il giusto procedimento" richiede ben altro genere di partecipazione, specie quando i cittadini si sentono inquietati e allarmati. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sarà nostra cura provvedere a tutelare la nostra Comunità, adottando tutte le misure previste dall'Ordinamento, ritenendo prioritario il principio di precauzione e la necessaria verifica, da parte di tutti gli Enti istituzionalmente preposti dell'assenza di pericoli per la salute pubblica, al di là dei livelli di contaminazione emersi.

E' noto, a conclusione, che tra il bilanciamento della libera iniziativa economica e la cura della salute pubblica, quest'ultimo valore, in una lettura costituzionalmente orientata e alla luce della giurisprudenza, non può che prevalere in una scala di priorità, soprattutto in una prospettiva di conservazione di un ambiente salubre e vivibile per le future generazioni. 
 
IL SINDACO, Dr. Francesco Lunghi

 


Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto