ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 43 del 27/04/2020

Pubblicata il 27/04/2020

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 43 del 27/04/2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

I principali punti dell'Ordinanza:
  1. È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante;
  2. è consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;
  3. è ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di passeggeri;
  4. Negli ambienti di lavoro si applica il protocollo firmato dalle parti sociali il 24 aprile 2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni misura relativa agli ambienti di lavoro relativa a settori speciali;
  5. E' fatto obbligo per tutte le persone, nelle attività economiche e sociali, di distanziamento di un metro, di copertura di naso e bocca con mascherine e di utilizzo di guanti o di igienizzazione delle mani con apposito liquido;
  6. per quanto non diversamente regolato dalla presente ordinanza, vale quanto disposto dalle proprie ordinanze n. 40 e 42 del 2020;
  7. la presente ordinanza ha effetto, relativamente alla disposizione di cui al punto 1, dalle ore 18 del 27 aprile 2020 e, relativamente alle altre disposizioni, dalle ore 6 del 28 aprile e vale fino al 3 maggio 2020 compreso;
  8. di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le modalità regionali già fissate dall'ordinanza n. 40 del 2020;


 

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