Per la stagione invernale 2019/2020 il Comune di Monselice adotta misure concordate con il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Padova e condivise anche con i Comuni capoluogo del Veneto, al fine di contenere l'inquinamento atmosferico e mitigare gli episodi acuti da PM10.
I provvedimenti sono strutturati su "livelli di allerta", da verde, arancio e rosso, in funzione della qualità dell'aria, secondo un meccanismo di attivazione legato ai superamenti del valore limite giornaliero di legge per il PM10 ed alle previsioni meteo che verranno comunicate da Arpav.
Con le Ordinanze n. 161 e 162, il Comune di Monselice ha stabilito quanto segue, fino al 31 marzo 2020.
Limitazione esercizio impianti di riscaldamento alimentati da combustibili non gassosi
Ordinanza 162/2019
Le misure prevedono tre livelli di allerta e restano in vigore, almeno, fino alla comunicazione successiva di Arpav in merito ai livelli di concentrazione di PM10.
Il bollettino emesso da Arpav è consultabile all’indirizzo www.arpa.veneto.it.
Livello di Allerta SEMAFORO VERDE
- divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del Decreto Lgsl. N° 152/2006 e della DGRV n° 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6-bis del D.Lgsl. 152/2008" in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
- limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;
- divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (dal 09 Dicembre 2017) e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186).
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Lgsl. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente ed economicamente sostenibili;
Livello di Allerta SEMAFORO ARANCIO
- Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di Lunedì e Giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n° 186;
- divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc..) di combustione all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgsl. 152/2006 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Sindaco e collegate a manifestazioni locali;
- limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni ed esercizi commerciali;
- divieto di Spandimento di liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.
- potenziamento dei controllo con particolare riguardo a rispetto divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa, di combustione legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 stelle (dal 9 dicembre 2017) in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n° 186;
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Lgsl. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente ed economicamente sostenibili;
Livello di Allerta SEMAFORO ROSSO
- Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di Lunedì e Giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
- Divieto di utilizzo di generatoti di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con Decreto Ministero dell'Ambiente del 07/11/2017;
- divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc..) di combustione all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgsl. 152/2006 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Sindaco e collegate a manifestazioni locali;
- limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni ed esercizi commerciali;
- divieto di Spandimento di liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 stelle (dal 9 dicembre 2017) in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n° 186;
- potenziamento dei controllo con particolare riguardo a rispetto divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa, di combustione legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Lgsl. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente ed economicamente sostenibili;
Limitazione della Circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico fino al 31 marzo 2020
Ordinanza 161/2019
Nella stagione invernale 2019/2020, il Comune di Monselice adotta misure per contenere l'inquinamento atmosferico e ridurre le concentrazioni di PM10 nel territorio. Tali misure sono adottate sulla base delle disposizioni del Tavolo tecnico zonale della provincia di Padova. Le misure prevedono tre livelli di allerta e restano in vigore, almeno, fino alla comunicazione successiva di Arpav in merito ai livelli di concentrazione di PM10.
Arpav effettua, ogni lunedì e giovedì (giorni di controllo), le verifiche sui giorni antecedenti e comunica ai Comuni i livelli di allerta raggiunti ed il rientro dai livelli di allerta.
Questi restano in vigore fino al giorno di controllo successivo compreso.
Il bollettino emesso da Arpav è consultabile all’indirizzo www.arpa.veneto.it.
Livello di Allerta SEMAFORO VERDE
2. Blocco dei Veicoli (commerciali e non) alimentati a Gasolio di categoria inferiore o uguale ad Euro 2 dalle ore 8.30 alle ore 18.30;
Livello di Allerta SEMAFORO ARANCIO
Divieto di circolazione:
- di autoveicoli alimentati a benzina "No-Kart (EURO 0) ed EURO 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di autovetture (commerciali e non) alimentate a gasolio di categoria inferiore o uguale a "EURO 2 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
Precludendo al transito dei veicoli non ammissibili alla deroga, le Piazze Ossicella, San Marco, Mazzini, Vittoria: le Vie Cavallotti, Zanellato, Dante, Roma, Tortorini, Del Pellegrino, San Luigi, C. Battisti, Del Santuario, Santo Stefano Superiore, Sette Chiese, San Martino, San Biagio, Palladio, XXVIII Aprile dall'incrocio con Via Roma fino all'incrocio con Via XI Febbraio e i Vicoli: Tre Torri, Branchini e Buggiani.
Livello di Allerta SEMAFORO ROSSO
Divieto di circolazione:
- di autoveicoli alimentati a benzina "No-Kart (EURO 0) ed EURO 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di autovetture (commercili e non) alimentate a gasolio di categoria inferiore o uguale ad "EURO 3 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- Lavaggio strade (solo con temperature maggiori di 3° C);
- Divieto a tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- Potenziamento dei controlli con sistemi automatizzati e non;
- veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) e veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano;
- autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- veicoli con targa estera condotti da persone non residenti in Italia;
- veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione, nonché di un'autocertificazione attestante la mancanza di mezzi pubblici;
- veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;
- veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del citato DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistica ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV 4117/2007), in occasione di manifestazioni.
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario alla propria attività in occasione dei mercati;
- veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito;
- veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata ed uscita del minore, muniti di titolo autorizzatorio ed attestazione dell'orario da parte del Dirigente scolastico.