Protocolli d'intesa/convenzioni
art. 23, comma 1, lett. d)
D.Lgs. n. 33/2013
D.Lgs. n. 33/2013
Le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli elenchi dei provvedimenti finali dei seguenti procedimenti:
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
Le amministrazioni possono, sulla base delle evidenze emerse dalle analisi del rischio di corruzione condotte e in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, pubblicare anche elenchi relativi ad ulteriori provvedimenti finali rispetto a quelli espressamente individuati dall’art. 23, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Tra gli accordi di cui all’art. 23, c. 1 lett. d), del d.lgs. 33/2013, rientrano anche gli accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti, i protocolli d’intesa e le convenzioni, a prescindere che contengano o meno la previsione dell’eventuale corresponsione di una somma di denaro. Al contrario, non vi rientrano i contratti stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni in quanto soggetti agli specifici obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.
Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui all’art. 23, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati, ai sensi del c. 2, il contenuto, l’oggetto, l’eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
Le amministrazioni possono, sulla base delle evidenze emerse dalle analisi del rischio di corruzione condotte e in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, pubblicare anche elenchi relativi ad ulteriori provvedimenti finali rispetto a quelli espressamente individuati dall’art. 23, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Tra gli accordi di cui all’art. 23, c. 1 lett. d), del d.lgs. 33/2013, rientrano anche gli accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti, i protocolli d’intesa e le convenzioni, a prescindere che contengano o meno la previsione dell’eventuale corresponsione di una somma di denaro. Al contrario, non vi rientrano i contratti stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni in quanto soggetti agli specifici obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.
Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui all’art. 23, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati, ai sensi del c. 2, il contenuto, l’oggetto, l’eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.